Con decorrenza 9 maggio 2012 , i cittadini potranno presentare domanda di cambio residenza presso l'apposito sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica.
Quest'ultima possibilità è consentita solo ed esclusivamente ad una delle seguenti condizioni:
a. se la dichiarazione è sottoscritta con firma digitale;
b. se l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, dalla carta nazionale; dei servizi, o comunque con strumenti che consentono l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
c. se la dichiarazione è trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata dal dichiarante (PEC);
d. se la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
L'art. 5 del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito in Legge n. 80 del 23/05/2014, dispone : "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". In applicazione di tali disposizioni, ai fini della ricevibilità delle dichiarazioni di residenza, consultare l'allegato "documentazione titolo occupazione alloggio".