Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale

Dettagli della notizia

Scadenza presentazione domanda 30 novembre 2026

Data:

23 Ottobre 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

                                                         IL SINDACO
Visto l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 21
marzo 1990, n. 53, come sostituito dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ai sensi del
quale in ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita
domanda;

Viste le circolari emanate dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - Direzione centrale per i servizi elettorali, e, in particolare la circolare n. 51/2025
prot. n. 10677 del 20/05/2025;
RENDE NOTO
che tutti gli elettori ed elettrici del Comune che abbiano interesse ad essere iscritti nell’albo
delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, possono presentare domanda a
questo Comune entro il 30 novembre 2026.

La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere assolto agli obblighi scolastici.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dell’art. 23 del D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale:
1) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età;
2) dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
3) appartenenti alle Forze armate in servizio;
4) medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
5) segretari comunali e dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso
gli Uffici elettorali comunali;
6) candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
7) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al
D. Lgs. 19/11/1997, n. 422.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 08/03/1989, n. 95, sono, inoltre, esclusi:
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza
giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti
dall’art. 96 del D.P.R. 16/05/1990, n. 570, e dall’art. 104, secondo comma, D.P.R.
30/03/1957, n. 361.

La domanda dovrà essere compilata sull’apposito modello allegato, disponibile anche presso
questo Ufficio.

Sclafani Bagni, 23/10/2026
Il Sindaco

                                                    f.to Giuseppe Solazzo

Ultimo aggiornamento: 23/10/2026, 12:31