Carta d’identità elettronica (CIE) rilasciata a soggetti di età pari o superiore a settanta anni.

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Durata illimitata - Utilizzabile anche ai fini dell'espatrio

Data:

30 Luglio 2026

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IL SINDACO

RENDE NOTO

L’articolo 6 del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante “Ulteriori disposizioni normative urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, ha previsto che la carta d’identità elettronica (CIE), rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni, al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio.

Resta esclusa l’applicazione del citato articolo 6, ai cittadini richiedenti protezione internazionale, per i quali la durata della CIE resta di tre anni anche per i cittadini ultrasettantenni (art. 5-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai cittadini per i quali non sia temporaneamente possibile rilevare l’impronta digitale, ai quali è invece rilasciata una CIE di validità pari o inferiore a 12 mesi (art. 4, co. 3, del Regolamento UE 1205/2025).

Si evidenzia che il certificato di autenticazione per l’utilizzo dell’identità digitale associata alla CIE mantiene una validità che non può comunque essere superiore ai dieci anni dalla data di emissione.

Decorso tale periodo non sarà più possibile utilizzare l’identità digitale della CIE per l’accesso ai servizi digitali, pubblici e privati.

A tal fine, il cittadino ultrasettantenne che intenda continuare a fruire dei servizi online tramite «Entra con CIE» può richiedere, trascorsi i dieci anni dal rilascio del documento, una nuova carta d’identità elettronica, previa revoca del documento precedentemente rilasciato.

Sclafani Bagni, 29/07/2026

Il Sindaco
f.to Giuseppe Solazzo

Ultimo aggiornamento: 30/07/2026, 14:20